Dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo requisito contributivo per accedere alla NASpI: chi ha rassegnato dimissioni volontarie o ha risolto consensualmente un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti alla perdita del lavoro, deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione tra i due eventi per avere diritto all’indennità.
Requisito contributivo “tradizionale”
Prima del 2025, per accedere alla NASpI era sufficiente:
- Essere in stato di disoccupazione involontaria (come licenziamento, scadenza contrattuale, dimissioni per giusta causa, dimissioni durante la maternità/paternità protetta o risoluzione consensuale in contesti di conciliazione)
- Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti alla disoccupazione
Il nuovo requisito dal 2025
Chi ha presentato dimissioni volontarie (o risoluzione consensuale) da un contratto a tempo indeterminato entro i 12 mesi precedenti la disoccupazione involontaria, deve dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo che intercorre tra le due cessazioni (non più nell’arco dei 4 anni)
Esempio illustrativo:
Un lavoratore si dimette il 15 febbraio 2025, viene assunto il 10 marzo e licenziato il 10 aprile: non avendo maturato le 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI. Se venisse licenziato il 10 luglio 2025, invece, avendo raggiunto le 13 settimane, può beneficiare della prestazione
Eccezioni: quando il nuovo requisito non si applica
Il vincolo delle 13 settimane nell’intervallo tra dimissioni e disoccupazione involontaria non si applica nei seguenti casi:
- Dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento, molestie, mobbing, trasferimento non giustificato)
- Dimissioni durante il periodo protetto di maternità/paternità
- Risoluzioni consensuali nell’ambito della conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro
- Rifiuto del trasferimento oltre i 50 km o raggiungibile in più di 80 minuti con mezzi pubblici
In queste situazioni, l’accesso alla NASpI segue le regole ordinarie, senza l’ulteriore vincolo delle 13 settimane.
Cosa comprende il conteggio delle 13 settimane
Le settimane utili sono:
- Contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato
- Contributi figurativi (es. maternità obbligatoria, congedo parentale indennizzato)
- Periodi di lavoro all’estero in Paesi UE o convenzionati (totalizzazione)
- Astensione per malattia dei figli fino a 5 giorni all’anno
- Contribuzione agricola (6 giornate lavorative fanno una settimana contributiva)
Altri aspetti invariati
- Importo e durata della NASpI restano quelli già previsti (calcolati sulla base della retribuzione media e della metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, con tetti, decurtazioni etc.)
- La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo per il quale si richiede la NASpI
In sintesi
Dal 1° gennaio 2025, chi si dimette volontariamente o risolve consensualmente un contratto a tempo indeterminato e successivamente perde involontariamente l’impiego, deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione tra i due eventi, pena la perdita del diritto alla NASpI. Restano escluse da questo vincolo le ipotesi di dimissioni per giusta causa, periodi protetti, conciliazioni o rifiuto trasferimento.
Perfetto, integro l’articolo con una sezione FAQ che risponde in modo chiaro e pratico alle domande più comuni sul nuovo requisito delle 13 settimane per la NASpI.
FAQ sul requisito delle 13 settimane NASpI
1) Le 13 settimane devono essere consecutive?
No. L’INPS specifica che non è necessario che le settimane siano consecutive. Devono però essere comprese tra la data di dimissioni volontarie (o risoluzione consensuale) e la data della nuova perdita involontaria del lavoro. Si sommano tutte le settimane contributive presenti in quel periodo, anche se frutto di più rapporti di lavoro o intervallate da periodi senza occupazione.
2) Posso accedere alla NASpI con le 13 settimane anche dopo dimissioni volontarie?
Sì, ma solo se:
- Le dimissioni sono da un contratto a tempo indeterminato
- Dopo le dimissioni, entro 12 mesi, si perde un nuovo lavoro involontariamente (es. licenziamento, scadenza contratto)
- Tra i due eventi si maturano almeno 13 settimane di contribuzione.
Se non si raggiungono le 13 settimane, la domanda NASpI verrà respinta. Restano esclusi da questa regola i casi di giusta causa, maternità/paternità protetta, conciliazione o rifiuto di trasferimento oltre i limiti di legge.
3) Se lavoro part-time, le 13 settimane valgono lo stesso?
Sì. Il requisito è espresso in settimane contributive, non in ore lavorate.
Un contratto part-time, purché soggetto a contribuzione INPS, conta come una settimana piena se in quel periodo vi è almeno un giorno retribuito con contributi.
Attenzione: nei contratti con pochissime ore (es. lavoro intermittente), può capitare che non si maturi una settimana intera di contribuzione se non si raggiunge la soglia minima prevista.
4) Le 13 settimane corrispondono a quanti giorni?
In termini di calendario, 13 settimane equivalgono a 91 giorni (13 × 7).
Tuttavia, ai fini contributivi INPS, una “settimana” è maturata se in quel periodo è stato versato almeno un contributo giornaliero. Quindi, anche una singola giornata lavorata in una settimana può farla contare nel conteggio.
Per chi lavora in agricoltura, ogni 6 giornate di lavoro corrisponde a 1 settimana contributiva.

Fonte Normativa: INPS

